Le motivazioni possono essere tante: ad esempio, al momento del pignoramento c’era disponibilità sul conto corrente inferiore, o uguale, al triplo dell’importo massimo dell’assegno sociale (conto corrente con disponibilità impignorabile – pignoramento infruttuoso); oppure Agenzia delle Entrate-Riscossione ha inteso procedere ex articolo 72 bis del DPR 602/1973 per cui la banca ha ritenuto viziato l’atto di pignoramento dal momento che, quando il bene da pignorare è un conto corrente cointestato, anche il concessionario deve procedere secondo le regole fissate dal codice di procedura civile.
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