Nel pignoramento del conto corrente del debitore sul quale confluisce l’accredito stipendiale, il terzo pignorato, cioè la banca, può prelevare tutto il saldo disponibile ad esclusione di una somma pari a tre volte l’importo massimo dell’assegno sociale, quando l’accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento.
Da gennaio 2018 l’importo massimo dell’assegno sociale ammonta a 453 euro.
Quando, invece, l’accredito dello stipendio sul conto corrente intestato al debitore avviene alla data del pignoramento o successivamente (durante il blocco delle operazioni effettuabili dal debitore, che la banca dispone in attesa della pronuncia giudiziale), lo stipendio accreditato dal datore di lavoro non può essere toccato.