Lilla De Angelis

Nel pignoramento del conto corrente del debitore sul quale confluisce l’accredito stipendiale, il terzo pignorato, cioè la banca, può prelevare tutto il saldo disponibile ad esclusione di una somma pari a tre volte l’importo massimo dell’assegno sociale, quando l’accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento.

Da gennaio 2018 l’importo massimo dell’assegno sociale ammonta a 453 euro.

Quando, invece, l’accredito dello stipendio sul conto corrente intestato al debitore avviene alla data del pignoramento o successivamente (durante il blocco delle operazioni effettuabili dal debitore, che la banca dispone in attesa della pronuncia giudiziale), lo stipendio accreditato dal datore di lavoro non può essere toccato.


Per visualizzare l'intera discussione, completa di domanda e risposta, clicca qui.