Giorgio Martini

Senza entrare nel merito della eventuale procedura da seguire per ottenerlo, possiamo subito affermare che un filmato registrato da una videocamera di sorveglianza non può essere esibito come prova da allegare ad una denuncia, per il semplice motivo che verrebbe, così, lesa la privacy delle persone riprese nel video filmato.

La denuncia va, quindi, presentata all’Autorità di Polizia, riportando le generalità di eventuali testimoni e/o ivi specificando, al pubblico ministero, la possibilità di acquisire le prove della notizia di reato tramite acquisizione di quei filmati (nella fattispecie, indicazione del Supermercato dove sono installate le telecamere e dei periodi temporali in cui maggiore è la probabilità di reperire immagini utili all’indagine).

Ricordiamo che, a norma dell’articolo 2087 del codice civile, l’imprenditore è tenuto ad adottare, nell’esercizio dell’impresa, le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.

Ed aggiungiamo poi che la Corte di Cassazione Penale, con la sentenza 32286/2006 ha respinto il ricorso di un legale rappresentante di un istituto di vigilanza privata, condannato in appello, ribadendo che risponde del delitto di omicidio colposo, in danno del lavoratore, il datore di lavoro che non ha procurato lo strumentario di sicurezza necessario a prevenire eventi lesivi nel corso della prestazione lavorativa, poi verificatisi, seppure l’inadempimento sia dovuto ad una contingente indisponibilità di tale strumentario, dal momento che il diritto alla salute del lavoratore, come diritto fondamentale, non può ammettere lacune di tutela imputabili a cause indipendenti dalla volontà del soggetto titolare della posizione di garanzia.


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