Precisato che si tratta dell’articolo 408, secondo comma, del codice di procedura penale (cpp), l’obbligo di informare la parte offesa in caso di archiviazione si configura, per il pubblico ministero, solo nel caso di denunce e querele (non vale per l’esposto, atto con cui si richiede semplicemente l’intervento dell’Autorità di Pubblica Sicurezza in caso di dissidi tra privati).
Il termine massimo della durata delle indagini preliminari è di diciotto mesi, e può darsi che, nelle fattispecie, non ci sia stata alcuna archiviazione: per sincerarsene bisogna recarsi presso la cancelleria del tribunale, territorialmente competente, portando con sè l’attestazione della denuncia o della querela rilasciata a suo tempo dall’Autorità davanti alla quale essa fu presentata.
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