Paolo Rastelli

Gli eredi del debitore deceduto devono comunicare al creditore le proprie generalità e la propria residenza. La comunicazione può essere presentata direttamente al creditore o trasmessa mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel quale caso si intende fatta nel giorno di spedizione. E’ quanto dispone articolo 65 del DPR 600/1973 secondo il quale gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del contribuente.

Tale comunicazione ha efficacia a partire dal trentesimo giorno successivo alla sua effettuazione ed è necessaria affinché il creditore sappia a chi intestare e indirizzare gli atti dopo la morte del debitore originario.

Occorre poi considerare che il decreto legislativo 472/1997 ha stabilito che gli eredi devono pagare l’importo delle tasse eventualmente evase o dovute dai defunti, ma non le sanzioni e le soprattasse.

Ed allora, bisogna anche inviare al creditore che figura nella cartella – e per conoscenza al concessionario – una raccomandata AR, allegando fotocopia della cartella stessa e chiedendone la corretta riformulazione senza le sanzioni, ai sensi degli articoli 8 e 25 del decreto legislativo numero 472/1997 per non trasmissibilità agli eredi delle sanzioni.

Solo dopo che siano state effettuate queste operazioni, il debito esattoriale risulterà imputato a ciascuno degli eredi, nella sua corretta quantificazione e pro quota.


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