Giuseppe Pennuto

Se non fu chiesta al Prefetto la sospensione del pagamento della multa nelle more dell’esito del giudizio, o se avendola chiesta la sospensione non fu accordata, la multa andava pagata entro i 60 giorni dalla data di notifica del verbale.

Decorsi i 60 giorni dalla notifica del verbale, in caso di inadempimento, l’importo della sanzione amministrativa lievita al 50% del massimo edittale previsto per la specifica violazione al Codice della strada (si tratta quasi di un raddoppio dell’importo originario indicato nel verbale, che generalmente è pari al 25% circa del massimo edittale) e risulterà gravato da una maggiorazione del dieci per cento per ogni semestre fino all’iscrizione a ruolo del debito (iscrizione a ruolo presumibilmente avvenuta dopo la sentenza del Giudice di Pace).

In conclusione, le verrà notificata una cartella esattoriale con l’importo della sanzione al 50% del massimo edittale per l’infrazione commessa, gravato dalla maggiorazione semestrale del 10% fino alla data di iscrizione a ruolo, dagli interessi legali maturati nel periodo di tempo intercorrente dalla data di iscrizione a ruolo fino alla data di notifica della cartella esattoriale, nonché dall’aggio spettante al concessionario della riscossione.


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