Simone di Saintjust

Le somme accreditate a titolo di stipendio sul conto bancario o postale intestato al debitore, possono essere pignorate, per l’importo eccedente il triplo dell’assegno sociale, quando l’accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento. E’ quanto dispone l’articolo 545 del codice di procedura civile.

In pratica, il terzo pignorato (la banca o l’ufficio postale), dopo il prelievo dal saldo destinato a soddisfare il creditore procedente, dovrà lasciare sul conto corrente una somma pari al triplo dell’assegno sociale.

A partire da gennaio 2018, l’importo massimo dell’assegno sociale ammonta a 453 euro.


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