L’istanza di remissione del debito, riconducibile a spese di giustizia, andava presentata subito dopo la notifica dell’avviso di pagamento inoltrato dall’Ufficio Recupero Crediti del Ministero o dalla Direzione dell’Istituto Penitenziario creditore.
La presentazione dell’istanza di remissione delle spese di giustizia, infatti, non sospende la procedura di riscossione coattiva avviata a seguito del mancato pagamento della cartella esattoriale nei 60 giorni concessi.
Solo dopo la decisione di accoglimento dell’istanza da parte del giudice, per evitare i soliti corto circuiti comunicativi fra creditore e concessionario, sarà possibile presentare una richiesta di sospensione dell’azione forzata di recupero del debito presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate Riscossione.
Nel frattempo, l’unica cosa da fare è tentare di sollecitare gli uffici del Ministero affinché si pronuncino sull’istanza: difficilmente il Concessionario della riscossione agisce con il pignoramento di mobili usati presso la residenza del debitore.
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