Ludmilla Karadzic

Nel caso specifico non si può contestare alla controparte lesione della privacy del debitore se non è stato specificato il motivo della telefonata e se il soggetto chiamante non si è qualificato alla vicina come addetto al recupero crediti (anche se il numero di telefono fisso lasciato potrebbe far risalire chiunque all’oggetto della chiamata). Fermo restando, tuttavia, il diritto del debitore di esigere che qualsiasi comunicazione del creditore gli venga inoltrata via posta all’indirizzo comunicato in sede di sottoscrizione del contratto, escludendo qualsiasi altro canale, e/o che vengano contattati vicini, parenti nonché il datore di lavoro.

Non si può evitare che il debitore venga rintracciato attraverso richieste agli uffici anagrafici o, più economicamente, utilizzando le pagine bianche. Ma nessuna presunta, non meglio specificata, circolare (o quadrangolare) in possesso del creditore, può autorizzare contatti telefonici indesiderati con il debitore e men che meno, con parenti, amici conoscenti del debitore o altri soggetti terzi.

Se fra la finanziaria originaria creditrice e la società, in cui lavora l’addetto che ha contattato la sua vicina, è in corso un contratto di mandato, ha fatto bene a diffidare il mandante; altrimenti, se il credito è stato ceduto, la lettera di diffida dal perseguire ulteriormente condotte simili, andava indirizzata al cessionario.

La sua reazione è stata conforme al diritto ed è pienamente legittima.


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