Giorgio Martini

Se è stato effettuato il frazionamento, ovvero se la divisione dell’immobile originario in più appartamenti risulta al catasto e dai registri anagrafici vengono fuori tre famiglie residenti in tre unità abitative classificate con numeri interni diversi del medesimo stabile, l’ufficiale giudiziario dovrà limitare la ricerca dei beni del debitore esclusivamente all’appartamento occupato dal debitore.

Altrimenti, la ricerca dei beni da pignorare potrà estendersi all’intero edificio cui corrisponde l’unico numero civico di residenza del debitore: ma la cosa più preoccupante è che, qualora l’ufficiale giudiziario pignorasse beni di proprietà dei conviventi con il debitore (i suoceri, nella fattispecie), non potrà essere esperito, successivamente, alcun ricorso presso il giudice dell’esecuzione del tribunale territorialmente competente, per la loro liberazione.

Infatti, non essendo stato registrato il contratto di comodato, quest’ultimo non risulta avere data certa. Pertanto, se l’atto di pignoramento presso la residenza del debitore non è stato ancora notificato – preannunciando l’imminente visita dell’ufficiale giudiziario – conviene registrare il contratto presso l’Agenzia delle Entrate.

In ogni caso, sempre nell’ipotesi che la divisione in tre appartamenti dell’immobile non sia stata accatastata e non risulti registrata all’anagrafe della popolazione residente, il suggerimento è di trasportare altrove i beni di valore pignorabili, dal momento che – per il ricorso al giudice dell’esecuzione, finalizzato alla liberazione dei beni concessi in comodato al debitore o non concessi in comodato ma di proprietà di terzi (sempre i suoceri) – occorre un avvocato e bisogna sostenere spese giudiziarie.


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