Ornella De Bellis

Il Garante ha chiarito, inequivocabilmente, con il provvedimento interpretativo 438/2017, che la segnalazione nei Sistemi di Informazioni Creditizie (Sic) operata da banche e finanziarie creditrici è legittimata solo dalla dimostrazione dell’effettiva ricezione del preavviso da parte del debitore.

Il Garante ha chiarito, inequivocabilmente, che la segnalazione nei Sistemi di Informazioni Creditizie (Sic) operata da banche e finanziarie creditrici è legittimata solo dalla dimostrazione dell’effettiva ricezione del preavviso da parte del debitore.

Il codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti (codice deontologico) prevede l’invio agli interessati, da parte degli operatori, di una comunicazione contenente il preavviso di imminente registrazione nei Sistemi di Informazioni Creditizie (Sic) dei dati agli stessi riferiti al verificarsi di ritardi nei pagamenti. La ratio della disposizione è evidentemente quella di rendere edotti gli interessati delle conseguenze di un perdurante inadempimento, dando così loro la possibilità di sanarlo prima di procedere all’effettiva iscrizione dei nominativi nei Sic. L’interpretazione che della medesima è stata data e l’applicazione pratica che ne è conseguita, hanno generato un fitto contenzioso che, nel corso degli anni, si è risolto, con pronunce, spesso contrastanti, da parte degli organismi a vario titolo chiamati a pronunciarsi (Autorità giudiziaria, Garante protezione dati personali, Arbitro Bancario Finanziario).

Solo in tempi recenti, la giurisprudenza si è univocamente orientata nel senso che, benché non siano previste forme particolari per la comunicazione del preavviso di imminente segnalazione, incomba sul creditore l’onere di provare l’effettivo adempimento all’obbligo di invio di tale comunicazione, ritenendo non sufficienti elementi solo presuntivi, quali, ad esempio, la produzione della copia delle missive asseritamente inviate con modalità inidonee a provarne sia l’avvenuta spedizione sia il ricevimento da parte del debitore (così in Trib. Verona, I Sez. Civ., sent. n. 163 del 6 febbraio 2016). Ancora più puntuale risulta, sul punto, il pronunciamento della Corte di Cassazione Sez. I Civ. che, con ordinanza del 13 giugno 2017, n. 14685, ha stabilito che il preavviso in capo alla banca o alla finanziaria creditrice integra una dichiarazione recettizia, in quanto specificamente diretta alla persona dell’interessato e intesa a manifestare la decisione dell’intermediario medesimo di provvedere alla classificazione di cattivo debitore del destinatario interessato, con tutti gli effetti che ne conseguono, nel perdurante difetto di regolarizzazione della propria posizione da parte di quest’ultimo entro il periodo di preavviso. In quanto dichiarazione a determinata persona, quella prescritta dal codice deontologico risulta soggetta alle prescrizioni generali di cui agli articoli 1334 e 1335 del codice civile. Per questi motivi, l’efficacia del preavviso si produce quando lo stesso giunge a conoscenza del destinatario interessato, con la presunzione relativa che la conoscenza si abbia nel momento in cui la dichiarazione raggiunge l’indirizzo del destinatario.

Lo stesso Arbitro Bancario Finanziario, che si era espresso in passato in termini contrastanti (decisioni 234/2012 e 9150/2016), si è, da ultimo, orientato nel senso che il mezzo adoperato per l’invio debba integrare i requisiti necessari per poter conseguire la prova legale non solo dell’invio, ma anche della relativa ricezione, e pertanto che la comunicazione debba essere pervenuta a conoscenza del destinatario (decisioni 10012/2016 e 3740 /2017).

Preso atto del consolidarsi dell’orientamento del quale si è dato conto nel precedente paragrafo e alla luce del rilevante contenzioso che l’applicazione del preavviso di segnalazione, previsto dal codice deontologico continua a generare, anche presso il Garante, si ritiene necessario un intervento chiarificatore da parte dell’Autorità.

Al riguardo, condividendo le motivazioni addotte dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, anche il Garante ritiene che, al fine di rispondere alla ratio della norma, sia imprescindibile considerare il preavviso di imminente segnalazione un atto che deve essere portato a conoscenza del destinatario, ai sensi di quanto previsto dal codice civile, con la conseguenza che, per la legittimità della segnalazione nei Sic, gli operatori bancari e finanziari debbano essere in grado di dimostrare l’effettiva ricezione della comunicazione scritta contenente il preavviso.

Tale lettura è infatti da condividere anche sotto lo specifico profilo della normativa in materia di protezione dei dati personali, considerato, in particolare che:

– trattandosi di uno dei profili oggetto di maggiore contenzioso tra le parti, è necessario, anche in ragione delle conseguenze che l’iscrizione nei Sic comporta per l’interessato, che gli operatori creditizi si avvalgano di mezzi di invio che garantiscano la certezza e l’effettività della ricezione;

– il preavviso di segnalazione, espressione del principio di correttezza nel trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 11 del codice deontologico ha lo scopo di consentire all’interessato, venuto a conoscenza dell’imminente segnalazione del suo nominativo nei Sic, di adempiere al proprio obbligo creditizio prima che la segnalazione sia effettuata.

In alternativa all’invio delle comunicazioni a mezzo posta di uso tradizionale, quali la raccomandata con ricevuta di ritorno e il telegramma (strumenti espressamente previsti per il preavviso di iscrizione nella Centrale di Allarme Interbancaria-CAI in caso di emissione di assegni in mancanza di provvista), gli operatori si potranno avvalere dei mezzi considerati legalmente equivalenti, come la posta elettronica certificata. Ovviamente saranno anche considerati correttamente ricevuti i preavvisi che risulteranno noti all’interessato in virtù di successivi comportamenti significativi di quest’ultimo.

Quindi, concludendo, la Centrale Rischi da Intermediazione Finanziaria (CRIF) potrebbe anche essere nel giusto quando afferma che il preavviso di imminente segnalazione in banca dati come cattivo pagatore (art. 4 comma 7 codice deontologico) possa essere validamente assolto anche verbalmente: tuttavia incombe sul creditore l’onere di provare l’effettivo adempimento, magari anche con prove testimoniali o videoregistrazioni del preavviso comunicato verbalmente al debitore, sempre compatibilmente con i vincoli che la tutela della privacy del debitore impone.

Va ricordato, infine, che il preavviso di segnalazione in centrale rischi non può trovare applicazione in caso di ritardo (due o più ritardi anche non consecutivi) nel pagamento delle rate di un prestito, come si è cercato di spiegare qui.


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