La legge non prevede limitazioni per il creditore ordinario (banca, finanziaria o privato cittadino) che voglia procedere al pignoramento della casa di proprietà del debitore inadempiente. Questo vale indipendentemente dall’entità dell’esposizione debitoria (ventimila euro), dall’origine del titolo di proprietà (donazione nella fattispecie) e/o dal mezzo di pagamento previsto per il rimborso (le cambiali nel caso in commento).
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