Ritengo che sia sfuggito un punto di assoluta rilevanza. Riepilogo brevemente la vicenda. Qualche giorno fa mi è stato contestato un verbale di violazione del codice della strada. Mi trovavo inequivocabilmente all’interno di un centro abitato e mi è stato redatto un verbale in cui veniva contestato il 143 comma 5 con la seguente descrizione dell’evento << Il suddetto veicolo percorrendo la strada .... impegnava la corsia di sinistra pur non essendo impegnato in una manovra di sorpasso (traffico scarso)>>, escludendo l’ipotesi che io stessi usando tale corsia per uscire alla successiva intersezione ove mi ero portato con evidente anticipo, dove, comunque, non sono riuscito ad arrivare perché l’agente prima di entrare in corsia di preselezione mi ha costretto a deviare dalla mia traiettoria costringendomi a seguirlo sulla destra, portando ad una sanzione pecuniaria di euro 41 e alla decurtazione di 8 punti patente (4 raddoppiati poiché neopatentato). Grazie all’aiuto di Vigili Urbani di mia conoscenza sono venuto a sapere, per pura casualità, dell’esistenza di questi strumenti, ovvero, i prontuari a quanto pare non particolarmente noti se non ai corpi di polizia, municipale, stradale che ne fanno uso, è possibile trovarne alcuni in rete, è un manuale in cui sono presenti tutti i commi violati e le relative sanzioni (Un esempio di prontuario è quello offerto dal sito Semaforo Verde).
I due/tre prontuari che sono riuscito a trovare, con qualche difficoltà, concordano tutti nell’affermare che, anche qualora tale infrazione venga accertata all’interno del centro abitato risulti violato nella fattispecie l’articolo 143 comma 7, non l’articolo 143 comma 5. Il codice della strada non evidenzia in maniera adeguata la distinzione mentre i prontuari, più dettagliati nella spiegazione delle sanzioni, concordano tutti nell’affermare tale distinzione, non irrilevante dal punto di vista sanzionatorio, se infatti la violazione dell’articolo 143 comma 5 porta alla stessa sanzione pecuniaria, inoltre, provoca la decurtazione di 4 punti patente (8 per neopatentati) fattispecie non prevista dalla violazione dell’articolo 143 comma 7, differente anche nella contestazione del fatto (Esempio del prontuario: all’interno del centro abitato il veicolo percorreva la corsia di sinistra senza valido motivo non percorrendo la corsia più libera a destra).
Voglio marcare che tale errore nell’applicazione del comma, da parte del pubblico ufficiale, risulta unicamente rilevabile e superabile grazie alla consultazione di un prontuario oggetto non notoriamente nelle disponibilità di tutti. Fermo restando che, a questo punto, i vizi sarebbero molteplici, applicandosi la violazione dell’articolo 143 comma 7, infatti, risulterebbe erroneo pure il riferimento normativo e la descrizione non esattamente esaustiva dell’evento dato che viene omesso il fatto che tale veicolo si trovasse all’interno del centro abitato creando anche non poca confusione, oltre alla decurtazione dei punti non prevista, con evidenti difficoltà anche nella possibilità di far emergere l’errore dell’esatta applicazione del comma violato come dalla risposta che mi è stata data precedentemente in cui si sottolineava la portata generale dell’articolo 143 comma 5 a quanto pare non esattamente corretta.
Portando a ritenere in maniera inequivocabile che l’agente accertatore abbia considerato tale strada come non facente parte del centro abitato, perchè altrimenti dopo la consultazione del prontuario in possesso avrebbe contestato l’art 143 comma 7 errore di rilevante portata per un appartenente alla polizia stradale e sicuramente non ascrivibile ad un errore di distrazione ma a una precisa volontà di voler applicare proprio quel determinato comma in tutti i campi a partire dalla contestazione dell’evento sino all’irrogazione della sanzione.
La difficoltà nel far emergere tale errore non rilevabile tramite codice della strada che, probabilmente, ha indotto in errore anche il gentile signore che ha risposto alla prima domanda, è superabile solo grazie a strumenti notoriamente a disposizione dei corpi autorizzati portando ad una manifesta difficoltà nel poter far valere il proprio diritto di difesa!!
Certamente il verbale redatto dal pubblico ufficiale non aiuta assolutamente. Alla luce di queste affermazioni volevo gentilmente sapere quale potrebbe essere a vostro giudizio l’esito di un eventuale ricorso. Verrebbe posto un correttivo all’atto nel campo della decurtazione dei punti nonostante la difficoltà di individuazione dell’errore o potrebbe esserci di più?
Potrebbe risultare leso il mio diritto di difesa portando a nullità il verbale oppure il cumulo di errori potrebbe portare a sua volta a una dichiarazione di nullità? Ringrazio ancora per l’attenzione e per la pazienza, mi rendo conto della difficoltà della trattazione e mi scuso per il disagio.
Purtroppo, i prontuari pescati in giro per il web e quelli a cui fanno riferimento le sue personali conoscenze nella polizia municipale non fanno testo e non hanno rilevanza alcuna in un procedimento di impugnazione del verbale di infrazione innanzi al giudice. Il suo diritto di difesa non è stato minimamente scalfito, tanto è vero che, nel verbale, viene chiaramente indicata l’arteria dove è stata commessa l’infrazione e proprio su tale elemento (la strada era situata in un centro abitato …) lei sta impostando la memoria che vorrebbe sottoporre al GDP. In ogni caso, pure ammesso e non concesso che gli agenti abbiano commesso un errore formale nell’indicare l’articolo del codice della strada violato, è da tempo che la giurisprudenza, di merito e di legittimità, non accoglie contestazioni al verbale di violazione basate su vizi formali e non sostanziali: nella sostanza la strada nel tratto da lei percorso era a due corsie nel senso di marcia con il conseguente’obbligo di occupare la corsia di destra. Il comma 7 aggiunge solo che, in un centro abitato, il conducente può occupare la corsia di sinistra se deve svoltare a sinistra alla successiva intersezione. Ma lei, non doveva svoltare, dal momento che due pubblici ufficiali non hanno rilevato e verbalizzato una coerente segnalazione visiva.
Per quanto attiene la sanzione accessoria, effettivamente, l’articolo 126 bis del codice della strada stabilisce che se la norma violata è quella di cui all’articolo 143 comma 13 (con riferimento al comma 5) la decurtazione è di 4 punti. Ma ciò non significa che se la violazione contestata nel verbale fosse stata quella di cui all’articolo 143 comma 7 non ci sarebbe stata sanzione accessoria di decurtazione dei punti patente. Come si è cercato di spiegare, il comma 7 è un caso particolare del comma 5, con qualche flessibilità in più rapportata all’esigenza di svolta nelle intersezioni, piuttosto frequenti nei centri abitati. Ma non c’è alcuna differenza fra le infrazioni descritte ai due commi 5 e 7 se, pur trovandosi in un centro abitato, il conducente occupa la corsia di sinistra senza azionare la dovuta segnalazione di imminente svolta a sinistra. In pratica, i quattro punti della patente (aumentati ad otto per i neo neopatentati) vengono decurtati anche se il tratto di strada, a due corsie nel senso di marcia, si situa in un centro abitato ed il conducente occupa la corsia di sinistra, in prossimità di una intersezione, senza segnalare l’imminente svolta a sinistra.
Peraltro, prima di avventurarsi in un contenzioso giudiziale dall’esito incerto, con la possibilità non remota di dover affrontare i successivi gradi di giudizio in caso di una sentenza di merito favorevole, lei ha la possibilità di ricorrere in autotutela presentando istanza al comando della polizia municipale: se è vero ciò che affermano i vigili urbani di sua conoscenza (prontuari e prassi), può darsi che venga annullata la sanzione accessoria della decurtazione dei punti patente. Dovrà solo prestare attenzione che un eventuale diniego all’accoglimento del ricorso amministrativo in autotutela le venga comunicato entro i 30 giorni utili per poter presentare comunque ricorso al Giudice di Pace.
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