Andrea Ricciardi

Secondo la normativa nazionale la prescrizione del bollo auto o tassa automobilistica interviene dopo tre anni senza interruzioni (cartelle, avvisi di pagamento, ingiunzioni): la Regione Piemonte ha esteso la decorrenza a 5 anni.

La Corte Costituzionale, però, ha già chiarito che spetta solo ed esclusivamente alla legge nazionale stabilire i termini di prescrizione sulla riscossione del bollo auto.

Dunque, la legge del Piemonte è incostituzionale.

Vige, in questi casi, l’articolo 5 del d.l. 953/1982, il quale statuisce che l’azione dell’Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse automobilistiche si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento.

Pertanto, che fare se, dopo i tre anni, arriva una cartella esattoriale che non si dovrebbe pagare?

In casi del genere si invitano i contribuenti a fare ricorso, entro 60 giorni dalla notifica, dell’ingiunzione presso la Commissione tributaria provinciale (Ctp), visto anche che per importi inferiori a 3 mila euro non c’è neppure bisogno dell’avvocato.

Uno di questi contenziosi aperti si è chiuso di recente con una sentenza che ha condannato la Regione a pagare 500 euro di spese.


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