Tullio Solinas

Purtroppo, le ritenute dirette dalla busta paga, per assegno di mantenimento ex articolo 156 del codice civile o ex articolo 8 della legge 898/1970, non influenzano la capienza di un pignoramento dello stipendio. Così come ininfluente è l’incidenza del prestito delega (il cosiddetto doppio quinto).

Ad oggi, infatti, non esiste una disposizione di legge che equipari un ordine di pagamento diretto, ex articolo 156 codice civile, ad un precedente pignoramento o cessione volontaria, e limiti, quindi, la pignorabilità dello stipendio.

E’ anche vero, tuttavia, che alcuni Tribunali, per motivi di equità e ragioni di giustizia sociale assimilano una ritenuta diretta, ex articolo 156 del codice civile, ad un pignoramento per crediti alimentari. Ma, non si tratta di una prassi diffusa su tutto il territorio nazionale.

Pertanto, se non è fortunato, dovrà aspettarsi un prelievo del 20% sulla retribuzione mensile calcolata al netto degli oneri fiscali e contributivi: cioè 355 euro.

Se, invece, il Tribunale adito dal creditore è di quelli che considerano equivalenti ad un pignoramento concorrente pregresso per crediti alimentari la ritenuta ex articolo 156 del codice civile, tenuto conto che la metà della retribuzione percepita dal debitore è pari a 887 euro e che la somma dei pignoramenti concorrenti (ritenute dirette destinate al mantenimento di coniuge separato e figli per 473 euro) e della cessione del quinto (226 euro) non può superare la metà dello stipendio, allora la quota assegnata al creditore procedente per crediti ordinari sarà pari al 50% dello stipendio = 887 euro – 473 euro – 226 euro = 188 euro.

Per finire una buona notizia: solo il primo creditore che si attiverà con azione esecutiva di pignoramento dello stipendio del debitore percepirà i 355 euro o, in subordine, i 188 euro calcolati. Il secondo creditore per beccare qualcosa dovrà attendere che si formi capienza in busta paga (coniuge separato che forma nuova famiglia di fatto o decede, estinzione della cessione del quinto) oppure che il rimborso coattivo azionato dal primo creditore abbia termine per soddisfazione integrale del debito.


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