Piero Ciottoli

Il nostro ordinamento riserva a determinati soggetti (coniuge, figli ed ascendenti del defunto), cosiddetti legittimari, una quota di eredità – indicata, appunto, come legittima. Della quota legittima i legittimari non possono essere privati per volontà del defunto, sia quando la lesione (o l’esclusione) sia intervenuta per effetto di donazione in vita, sia quando essa sia stata perpetrata per testamento.

Se un legittimario viene leso nella propria quota di legittima, per effetto di una disposizione testamentaria o per donazione posta in essere in vita dal defunto, egli può far valere il proprio diritto mediante azione di riduzione. Il diritto all’azione di riduzione si prescrive entro un decennio dal decesso del de cuius.

Qualora, nel frattempo, il donatario avesse alienato a terzi gli immobili ricevuti in donazione, il legittimario, dopo aver tentato l’escussione dei beni del donatario, può chiedere ai successivi acquirenti la restituzione del bene attraverso l’azione di restituzione. L’articolo 563 del codice civile, infatti, stabilisce che se i donatari, contro i quali è stata pronunziata la riduzione, hanno alienato a terzi gli immobili ricevuti in dono e non sono trascorsi venti anni dalla trascrizione della donazione, il legittimario, premessa l’escussione dei beni del donatario, può chiedere ai successivi acquirenti la restituzione degli immobili.

Insomma, chi acquista un immobile, laddove questo sia pervenuto al venditore per donazione, o qualora il venditore lo abbia a sua volta acquistato da un donatario, rischia di essere coinvolto in una azione di restituzione entro un ventennale dalla trascrizione della donazione nei Pubblici Registri Immobiliari.

Per questa ragione chi acquista un immobile ha il diritto di conoscere la provenienza del bene che sta per comprare attraverso il titolo di provenienza o atto di provenienza che dir si voglia. In sintesi, la richiesta di un atto di provenienza (costi quel che costi, ma verifichi a chi ha affidato l’incarico di procurare il documento: l’esborso di 6.200 euro per, al massimo, una serie di visure concatenate mi sembra esagerato) non è un capriccio dell’acquirente, e la sua esibizione è un dovere di chi vende.

Se in sede di preliminare o di rogito lei non produrrà il titolo di provenienza dell’immobile potrà essere considerato contrattualmente inadempiente, indipendentemente che l’acquirente le abbia, o meno, comunicato una data per il perfezionamento notarile della compravendite. Peraltro, il titolo di provenienza le servirà comunque se vorrà vendere ad altri il suo immobile.


Per visualizzare l'intera discussione, completa di domanda e risposta, clicca qui.