Ferme restando le procedure di recupero degli importi dovuti per le tasse automobilistiche, l’ente impositore, anche per il tramite del soggetto cui e’ affidata la riscossione, qualora accerti il mancato pagamento delle stesse per almeno tre anni consecutivi, notifica al proprietario l’avviso dell’avvio del procedimento e, in assenza di giustificato motivo, ove non sia dimostrato l’effettuato pagamento entro trenta giorni dalla data di tale notifica, chiede all’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale la cancellazione d’ufficio dall’archivio nazionale dei veicoli e dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA). Il predetto ufficio provvede al ritiro delle targhe e della carta di circolazione tramite gli organi di polizia.
E’ quanto dispone il Nuovo Codice della strada (decreto legislativo 285/1992) al comma primo dell’articolo 96.
L’unico problema che potrebbe incontrare è che non sempre, in questo paese, le leggi vengono fatte rispettare: in questo caso, il suggerimento è quello di recarsi presso gli uffici regionali preposti alla riscossione della tassa automobilistica e qui notificare, facendosene rilasciare copia timbrata e firmata, una comunicazione in cui dichiara di essere proprietario del veicolo targato XXXXXX e di non aver pagato la dovuta tassa automobilistica per un triennio, chiedendo l’applicazione del comma 1, articolo 96, decreto legislativo 285/1992 e aggiungendo, che, in mancanza, presenterà denuncia all’Autorità Giudiziaria Ordinaria per omissione di atti di ufficio.
In base all’articolo 328 del codice penale, infatti, il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l’atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a milletrentadue euro. La richiesta, da parte del cittadino che vi abbia interesse, di compiere l’atto di competenza dell’ufficio, deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della stessa.
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