Ornella De Bellis

Sono molte le segnalazioni giunte riguardanti il problema da lei lamentato: a quanti ci hanno scritto abbiamo consigliato di rivolgersi all’Arbitro bancario Finanziario (ABF) ma, al momento, non abbiamo (come troppo spesso accade) ricevuto feedback sugli esiti dell’azione eventualmente intrapresa.

Se, infatti, partiamo dall’ipotesi che non si intende interrompere i pagamenti rateali, sia perchè non si vuole rischiare azioni giudiziali oppure (come nella fattispecie) perché si ha bisogno di continuare ad accedere al credito rotativo che viene garantito, comunque, dall’utilizzo della carta revolving, allora l’unico strumento per ottenere giustizia è quello di rivolgersi all’ABF, che rappresenta un’opportunità di tutela più semplice, rapida ed economica rispetto a quella offerta dal giudice ordinario.

Per presentare il ricorso online può seguire le istruzioni riportate qui.

Condizione necessaria per presentare ricorso all’ABF è, tuttavia, l’avere inoltrato un reclamo scritto, via raccomandata AR, alla finanziaria, lamentando quanto ha già cercato, inutilmente, di contestare attraverso i vari canali di comunicazione di cui si è già servita. Decorsi 30 giorni dalla data in cui il reclamo perviene al destinatario, in caso di silenzio o di risposta non soddisfacente, potrà rivolgersi direttamente all’ABF, previo versamento di 20 euro (diritti di segreteria) che le saranno restituiti in caso di accoglimento del ricorso.

Non è richiesta assistenza tecnico legale, la procedura è assai semplice e si sostanzia nel riportare all’Arbitro quanto già contestato alla controparte in sede di reclamo.

Non è nostra intenzione affondare il coltello nella piaga, ma andrebbe verificata l’iscrizione del suo nominativo in qualche centrale rischi (la CRIF, ad esempio), per i ritardi nel pagamento delle rate dei prestiti (quello rotativo associato alla revolving e quello standard): in questa evenienza, come sancito dalla normativa vigente, lei avrebbe dovuto ricevere una raccomandata AR di preavviso. Ma spesso le raccomandate vengono notificate per compiuta giacenza nell’ufficio postale ed il destinatario, per i motivi più svariati, neanche riesce ad intercettare l’avviso di giacenza lasciato dal postino.


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