Simone di Saintjust

Se taluno rinuncia a un’eredità con danno dei suoi creditori, questi possono farsi autorizzare ad accettare l’eredità in nome e luogo del rinunciante, al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza dei loro crediti.

Questo è quanto dispone l’articolo 524 del codice civile. Pertanto, ciascuno dei cinque coeredi avrà diritto alla propria quota di eredità determinata come se il coerede debitore avesse accettato: cioè avrà diritto alla massa ereditaria, attiva e passiva del de cuius, divisa per 6.

Escussa la sesta parte dell’eredità, nulla il creditore procedente potrà pretendere dai coeredi non debitori.


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