Tullio Solinas

In caso di trasferimento di proprietà dell’azienda, il rapporto di lavoro continua con il nuovo proprietario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano. Si intende per trasferimento d’azienda qualsiasi operazione che comporti il mutamento nella titolarità di un’attività economica organizzata preesistente al trasferimento.

Il datore di lavoro uscente e quello subentrante sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento di proprietà. Il codice di procedura civile prevede apposite procedure qualora il lavoratore volesse acconsentire alla liberazione del vecchio proprietario dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro. In ogni caso, non è obbligato alla liberazione.

Il trattamento di fine rapporto costituisce istituto di retribuzione differita, e, pertanto, verrà liquidato esclusivamente in occasione di licenziamento, dimissioni o collocazione in quiescenza del lavoratore o di liquidazione dell’attività aziendale.

Il vecchio datore di lavoro rimane obbligato nei confronti del lavoratore suo dipendente, il cui rapporto sia proseguito con il nuovo datore di lavoro, per la quota di trattamento di fine rapporto maturata fino al trasferimento aziendale, mentre il nuovo datore di lavoro è obbligato per la stessa quota solo in ragione del vincolo di solidarietà, mentre resta l’unico obbligato quanto alla quota maturata nel periodo successivo al suo formale ingresso alla guida dell’azienda.

Queste le indicazioni fornite, in tema di trattamento di fine rapporto e trasferimento della proprietà aziendale, dalla Corte di cassazione nella sentenza numero 9464/15.


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