Paolo Rastelli

Se il documento notificato nel 2016 è un avviso di ingiunzione al pagamento inviato per interrompere i termini di prescrizione della medesima cartella esattoriale affidata all’agente della riscossione nel 2007, e se, dal 2016 ad oggi l’importo non è lievitato sopra i mille euro (come dovrebbe essere), la cartella esattoriale sarà annullata d’ufficio: il debitore non deve fare null’altro.

Infatti, l’articolo 4 del Decreto Legge 119/2018 prevede lo stralcio dei debiti di importo fino a mille euro. In particolare, è disposto l’annullamento automatico (senza alcuna richiesta da parte del debitore) dei singoli debiti, affidati all’agente della riscossione dal primo gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, di importo residuo fino a mille euro, calcolato al 24 ottobre 2018 (data di entrata in vigore del decreto legge), comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni.

L’annullamento sarà effettivo alla data del 31 dicembre 2018, per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili. Una volta effettuato l’annullamento, il debitore potrà verificare l’estinzione del debito anche consultando la sua posizione debitoria nell’area riservata del sito di Agenzia delle entrate – Riscossione.


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