Annapaola Ferri

Il dipendente può presentare istanza di anticipazione del Trattamento di Fine Rapporto (TFR) solo per sostenere spese sanitarie riconducibili a terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche; per l’acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli; per spese da sostenere durante i periodi di fruizione dei congedi parentali e per formazione del lavoratore (articolo 5 DLgs 151/2001 e articolo 7 Legge 53/2000).

Tutte le spese finanziabili tramite anticipazione del TFR andrebbero, naturalmente, documentate in dettaglio.

Inoltre, si può ottenere una anticipazione del TFR, fino ad un massimo del 70% dell’importo accantonato, a condizione che il lavoratore abbia maturato almeno 8 anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro.

Come vede, purtroppo, non ci sono, nella fattispecie, le condizioni per l’anticipo del TFR.

Tuttavia, lei potrebbe benissimo attendere il pignoramento dello stipendio su azione esecutiva degli avvocati. Lei non specifica se si tratta di un solo debito per entrambi gli avvocati o di due, uno ciascuno: anche in quest’ultima ipotesi il massimo pignorabile è del 20% della busta paga al netto di oneri fiscali e contributivi.

In pratica, se i due avvocati agissero insieme, o in stretta sequenza, per recuperare due crediti distinti, il massimo che potrebbe essere prelevato dal suo stipendio sarebbe il quinto.

Certo, ci sarebbero in più da pagare le spese legali per la procedura esecutiva e gli interessi, ma questo aggravio si sostanzierebbe, comunque, solo in un allungamento dei tempi di recupero: ed allora, perchè sbattersi per ottenere una parte del TFR (o per fare altri debiti) allo scopo di pagare quanto previsto dalla sentenza a lei sfavorevole?


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