Annapaola Ferri

L’articolo 65 del DPR 600/1973 dispone che gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del contribuente. Gli eredi del contribuente devono comunicare all’ufficio delle imposte del domicilio fiscale del contribuente deceduto le proprie generalità e il proprio domicilio fiscale. La comunicazione può essere presentata direttamente all’ufficio o trasmessa mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel quale caso si intende fatta nel giorno di spedizione.

Tale comunicazione ha efficacia a partire dal trentesimo giorno successivo alla sua effettuazione ed è necessaria affinché l’ufficio sappia a chi intestare e indirizzare i propri atti dopo la morte del debitore originario: gli eredi, infatti, sono responsabili dei debiti del defunto e, pertanto, sono loro i veri destinatari degli atti dell’amministrazione finanziaria.

La cartella di pagamento notificata al domicilio del contribuente defunto è valida ed efficace nei confronti degli eredi, se questi non hanno comunicato ufficialmente all’Agenzia delle entrate il decesso del contribuente e i propri dati ai fini della notifica diretta presso il proprio domicilio.

Il decreto legislativo numero 472/1997 ha stabilito che gli eredi devono pagare l’importo delle tasse eventualmente evase o dovute dai defunti, ma non le sanzioni e le soprattasse.

Invece, se la cartella esattoriale trae origine da una sanzione amministrativa comminata al defunto, l’articolo 7 della legge 689/1981 ne vieta espressamente la trasmissibilità agli eredi.


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