Giorgio Martini

L’importo del precetto è sostanzialmente quello accordato dal giudice con l’accoglimento del ricorso per decreto ingiuntivo: l’inadempimento del pagamento di quanto indicato, nei termini fissati, dal precetto, consente al creditore di avviare azioni esecutive sui beni di proprietà del creditore (pignoramento dello stipendio o della pensione, del conto corrente, di eventuali beni immobili e mobili, eccetera).

E’ ovvio che, prima di sostenere le ulteriori spese per la notifica del precetto, il creditore si accerti, preventivamente, se vi siano beni o crediti del debitore da aggredire. Pertanto non si possono quantificare i tempi necessari acché l’ufficiale giudiziario bussi alla porta per notificare il precetto.

Talvolta, in particolare quando il precetto viene notificato in tempi successivi, può essere richiesta una somma maggiore rispetto a quella portata dal decreto ingiuntivo, comprensiva, cioè, delle spese di notifica del precetto (da corrispondere all’ufficiale giudiziario) nonché gli interessi maturati, nel frattempo, sul capitale a debito che fu ingiunto dal giudice.


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