Paolo Rastelli

L’articolo 3 del Decreto Legge 119/2018 prevede la Definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017.

Come spiegato in altri interventi sul tema, l’ente creditore (INPS, Agenzia Entrate, Regione e Comuni per tributi locali e sanzioni amministrative), quando decide che il credito non è più recuperabile con le buone (avvisi di accertamento non esecutivi e verbali di infrazione già scaduti), ma occorrono le maniere forti (leggasi riscossione coattiva, ovvero, per quanto qui ci interessa, la cartella di pagamento o esattoriale) iscrive a ruolo il credito, ovvero inserisce il nome e i dati del debitore in una lista. E’ quella la data di esecutività del ruolo.

Capita, tuttavia che la lista dei debitori da escutere coattivamente venga poi affidata al concessionario della riscossione (Agenzia Entrate Riscossione ADER – ex Equitalia) in tempi differiti, dopo mesi, settimane o giorni. Ne discende che la data di esecutività del ruolo non coincida sempre con la data di affidamento (o di consegna) dei carichi iscritti a ruolo.

Ora, la data di esecutività del ruolo viene indicata nella cartella esattoriale notificata al debitore, mentre la data di affidamento del ruolo non è nota al debitore destinatario della cartella esattoriale, ma è conosciuta esclusivamente dal creditore e dal concessionario della riscossione.

Quindi, per il destinatario della cartella esattoriale c’è incertezza circa la possibilità di una sua ammissione alla definizione agevolata quando la data di esecutività del ruolo cade a ridosso della data limite prevista dalla legge.

In soldoni, se la legge prevede la definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 (cosiddetta “rottamazione-ter”), può capitare, come è capitato, che se la data di esecutività del ruolo è, ad esempio indicata a dicembre 2017, i carichi siano stati effettivamente affidati (consegnati) al concessionario solo nel gennaio 2017 (e per questo la cartella non è ammessa al beneficio).

Che ci sia un po’ di confusione sulla questione è testimoniato dalla circostanza che, contattando il numero verde della stessa Agenzia delle Entrate Riscossione, qualche operatore riferisce che si deve prendere in considerazione la data riportata all’interno della cartella con la dicitura resa esecutiva. Mentre negli uffici territoriali dell’Agenzia delle Entrate Riscossione la stessa cartella esattoriale, ritenuta ammissibile secondo il Contact Center, in quanto riporta una data di esecutività del ruolo antecedente al 31 dicembre 2017, può essere dichiarata inammissibile se il creditore ha affidato (o consegnato) al concessionario, la lista dei debitori e delle somme da recuperare coattivamente dopo il 31 dicembre 2017.

La data che dovrebbe essere tenuta in considerazione per motivi di trasparenza, semplicità e correttezza nei rapporti fra cittadino è Pubblica Amministrazione, dovrebbe essere la data di esecutività del ruolo (l’unica nota anche al debitore). Purtroppo, però, chi ha redatto materialmente la normativa (la ormai famigerata manina) ha scritto che per rientrare, o essere esclusi dalla definizione agevolata, bisogna tener conto della data di affidamento del ruolo al concessionario, un dato aleatorio e, soprattutto, ignoto al destinatario. E, fino a qualche anno fa – quando hanno cominciato a entrare in vigore le norme che regolano la definizione agevolata – senza alcuna riconosciuta valenza giuridica.

Ecco perché, col trascorrere de tempo, si è inizialmente ritenuto che la data di esecutività del ruolo e di affidamento (o consegna) del ruolo fossero coincidenti, mentre in seguito al riscontro della realtà dei fatti, si è dovuto prendere atto che si tratta di date che possono risultare diverse.


Per visualizzare l'intera discussione, completa di domanda e risposta, clicca qui.