Giovanni Napoletano

Come noto, a Luglio 2018 è stata emanata dal garante per le comunicazioni, Agcom, la delibera 347/18/CONS, con cui sono state modificate le regole in materia di indennizzi che gli operatori di telecomunicazioni devono riconoscere ai propri utenti in caso di controversie: molte compagnie, però, sentendo i consumatori, non si erano ancora adeguate alla normativa, tra cui Vodafone.

La compagnia olandese, però, ha inserito sul suo sito ufficiale una comunicazione che informa del recepimento della delibera.

Wind Tre aveva già provveduto il mese scorso ad avvisare i suoi clienti con un analogo comunicato.

Dunque, Vodafone, con questa comunicazione, informa i propri utenti che nei casi di:

  • ritardo nella attivazione del servizio e nel trasloco dell’utenza, imputabili a Vodafone;
  • sospensione o cessazione amministrativa di uno o più servizi mobili, fissi o di accesso ad internet da postazione fissa o Vodafone TV (in mancanza dei presupposti, ovvero in assenza del previsto preavviso).

Vodafone, dunque, corrisponderà un indennizzo automatico, previa segnalazione del cliente, in fattura o sul credito telefonico, che sarà pari a:

  • 7,50 al giorno per ogni giorno di ritardo o sospensione o cessazione amministrativa di uno o più servizi;
  • 2,50 euro, fino ad un massimo di 300 euro, per ciascun servizio accessorio;
  • 1 euro, fino ad un massimo di 100 euro, per ciascun servizio gratuito.

Vodafone informa inoltre che gli indennizzi automatici subiscono un aumento di un terzo del loro valore nel caso di servizio Internet su banda ultralarga, mentre del doppio se il disservizio riguarda utenze business, oggetto di contratto per adesione.

Per quanto riguarda gli indennizzi per gli altri tipi di disservizio, questi sono disciplinati e possono essere richiesti nelle forme indicate previste dalla Carta del Cliente.


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