Il legislatore non è stato molto accorto quando ha confezionato la normativa: l’ente creditore (INPS, Agenzia Entrate, Regione e Comuni per tributi locali e sanzioni amministrative), quando decide che il credito non è più recuperabile con le buone (avvisi di accertamento non esecutivi e verbali di infrazione già scaduti), ma occorrono le maniere forti (leggasi riscossione coattiva, ovvero, per quanto qui ci interessa, la cartella di pagamento o esattoriale) iscrive a ruolo il credito, ovvero inserisce il nome e i dati del debitore in una lista. E’ quella la data di esecutività del ruolo (che viene indicata nel titolo esecutivo notificato al debitore).
Capita, tuttavia che la lista dei debitori da escutere coattivamente venga poi affidata al concessionario della riscossione (Agenzia Entrate Riscossione ADER – ex Equitalia) non nello spazio di pochi giorni, ma dopo qualche mese (si tratta della data di affidamento del ruolo, che non è nota al debitore destinatario della cartella esattoriale, ma solo al creditore ed al concessionario della riscossione).
Ne consegue la tipica situazione in cui lei versa ed in cui mi ci sono trovata io personalmente, non avendo potuto aderire alla rottamazione bis (per la definizione agevolata, infatti, erano ammesse le cartelle esattoriali affidate al concessionario entro il 30 settembre 2017) di una cartella esattoriale riferita ad un debito iscritto a ruolo nel giugno 2017, ma consegnato al concessionario della riscossione (data di affidamento del ruolo) a ottobre 2017 e che, pertanto, ho dovuto rateizzare senza fruire degli sconti previsti.
Che fare in questi casi? Ci si può recare presso il concessionario e chiedere le necessarie informazioni oppure, più semplicemente, presentare la domanda, comunque, sperando che venga accolta, magari in base al buon senso di qualche circolare interna ad ADER.
Concludendo: l’operatore del call center ha perfettamente ragione, la data che dovrebbe essere tenuta in considerazione, in un mondo che funzionasse in base a logiche semplici e trasparenti, sarebbe la data di esecutività del ruolo. Purtroppo, però, chi ha redatto materialmente la normativa (la ormai famigerata manina) ha scritto che per rientrare, o essere esclusi dalla definizione agevolata, bisogna tener conto della data di affidamento del ruolo al concessionario, un dato aleatorio e, soprattutto, ignoto al destinatario.
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