Se l’esposizione con il fisco è bassa esempio 10 mila euro, esso non vi può iscrivere ipoteca sulla casa, quindi di regola il debitore può vendere o donare l’immobile senza subire l’azione revocatoria? Che senso avrebbe per il fisco eseguire l’azione revocatoria per basso importo senza potervi dopo neanche iscrivere ipoteca? Per lo più se si tratta di prima casa?
Con l’ accoglimento dell’azione revocatoria, pur non producendosi azione restitutoria (in quanto il bene donato o alienato non rientrerebbe nel patrimonio del debitore), Agenzia delle Entrate riscossione può promuovere, sul bene oggetto di revocatoria dell’atto di donazione o di alienazione, azioni sia esecutive che conservative (qui interessa solo l’iscrizione di ipoteca), come se il bene non fosse mai stato soggetto all’atto dispositivo.
Orbene, senza la proposizione dell’azione revocatoria il debitore (donante o alienante) diventato nullatenente, potrebbe non preoccuparsi più di mantenere l’esposizione debitoria esattoriale al di sotto dei venti mila euro e, anzi, potrebbe anche essere incentivato a ricominciare a non versare l’IVA o l’IRPEF o altre imposte dovute, senza curasi del limite di soglia dei venti mila euro.
Con l’accoglimento dell’azione revocatoria, invece, il debitore, alienante o donante, deve continuare a stare ben attento a non oltrepassare la soglia dei venti mila euro: perché a questo punto potrebbe scattare l’iscrizione ipotecaria sul bene già donato o alienato.
In tale evenienza, iscritta l’ipoteca – come Agenzia delle Entrate Riscossione può fare a seguito dell’accoglimento dell’azione revocatoria azionata e della previsione di cui all’articolo 77 del DPR 602/1973 – il bene, alienato o donato, risulterebbe gravato da un vincolo a garanzia del credito vantato da Agenzia delle Entrate e non sarebbe più tutelato dalle disposizioni di cui all’articolo 76 del DPR 602/1973 (divieto di espropriazione dell’unico immobile di proprietà del debitore in cui questi vive).
Infatti, anche se il debitore continuasse ad occupare la casa donata o alienata, egli non ne sarebbe più proprietario, mentre il nuovo proprietario (il donatario o l’acquirente) non sarebbe un debitore esattoriale (il debito esattoriale resterebbe a carico dell’ex proprietario con garanzia ipotecaria gravante sul bene del nuovo proprietario).
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