Giorgio Martini

Se l’immobile di proprietà è soggetto a ipoteca per debiti col fisco superiori a 20 mila euro, qualora venisse donato, nei 5 anni successivi basta contenere il debito nei 20 mila euro per evitare l’azione revocatoria? In ogni caso se si mantiene la residenza nell’immobile donato, qualora ci fosse azione revocatoria valgono le regole della prima e unica casa?

Se sull’immobile è stata già iscritta ipoteca cambia tutto, e non vale il contenuto delle precedenti risposte.

L’ipoteca gravante su un bene alienato, o donato, viaggia con il bene sottoposto a vincolo e il donatario o il nuovo proprietario, pur non essendo debitori, sono semplicemente soggetti che consapevolmente e liberamente hanno acquisito un bene ipotecato e come tale espropriabile senza i vincoli imposti dall’articolo 76 del DPR 602/1973 a favore del debitore (indipendentemente cioè dalla circostanza che il donatorio o il nuovo proprietario siano residenti nell’immobile).

Quindi, senza alcuna necessità di esperire preventivamente azione revocatoria, il concessionario della riscossione procede per espropriare l’immobile. Per evitare l’espropriazione tramite vendita coattiva all’asta, o il debitore ex proprietario, salda il dovuto oppure il nuovo proprietario/donatario si surroga al debitore e paga comunque.


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