Per chi ha chiesto ed ottenuto la cosiddetta rottamazione bis (Decreto legge 148/2017), ma non è riuscito a pagare le rate in scadenza a luglio settembre e ottobre 2018, potrà rimettersi in carreggiata pagando l’importo delle rate scadute entro il 7 Dicembre 2018.
C’è poi un’altra ottima notizia: l’articolo 3 del Decreto Legge 119/2018 (rottamazione ter) stabilisce, infatti, che i contribuenti che pagano gli importi scaduti (luglio, settembre e ottobre) entro il prossimo 7 dicembre rientreranno automaticamente nei benefici previsti dalla “Definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione” dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 (cosiddetta “rottamazione-ter”).
In altre parole, i debitori che regolarizzeranno la propria posizione entro il 7 dicembre 2018, verranno differite anche le restanti somme dovute, divise in dieci rate consecutive di pari importo, con scadenza 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2019, con applicazione dal 1/8/2019 di interessi al tasso dello 0,3% annuo.
A questi debitori, senza alcun ulteriore adempimento, Agenzia delle entrate-Riscossione invierà entro il 30 giugno 2019 una nuova comunicazione con il differimento dell’importo residuo da pagare relativo alla Definizione agevolata 2000/17 (cosiddetta rottamazione-bis) ripartito in 10 rate di pari importo (5 anni) con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno, a partire dal 2019. Gli interessi a decorrere dal 1° agosto 2019 saranno calcolati nella misura dello 0,3%.
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