Lilla De Angelis

Se ci si muove per tempo, anche la donazione e la vendita endo familiare possono andar bene, dal momento che decorsi cinque anni dal perfezionamento dell’atto e dalla sua trascrizione nei pubblici registri immobiliari, l’azione revocatoria non è più esercitabile dal creditore, intervenendo la prescrizione.

Naturalmente, se si ha la disponibilità economica di spendere per ulteriori atti notarili (e non solo) oltre a quello di compravendita/donazione, si possono architettare soluzioni più complesse ed articolate, come la cessione per risarcimento o il contratto di mantenimento.

Qualora i tempi di intervento siano più stretti, la soluzione classica perseguibile è l’alienazione a favore di un terzo, non parente o affine, con pagamento tracciabile del bene a prezzi di mercato, e con l’ulteriore condizione che l’immobile acquistato venga adibito ad abitazione principale dell’acquirente (cioè sia eletto a residenza dell’acquirente o dei suoi familiari, vale a dire il coniuge, i figli, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado). Il che rende inammissibile l’eventuale azione revocatoria dell’atto di compravendita, proposta dal creditore.

In un tale contesto (intervento quando sono già in corso accertamenti fiscali o quando sono prossimi ad essere avviati) particolare attenzione va riservata alla cessione per risarcimento (che richiede, naturalmente, l’esistenza di atti presupposti affinchè non ne sia eccepita la simulazione) e al contratto di mantenimento, che se non confezionato a norma dal notaio, potrebbe essere dichiarato nullo su istanza del creditore.


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