Tullio Solinas

Se l’obiettivo è quello di liberarsi dei debiti accumulati con la ditta individuale, l’idea è sbagliata: se, invece, l’obiettivo è quello di continuare a svolgere l’attività precedente evitando le azioni esecutive esattoriali incombenti sui beni necessari a condurla, i pignoramenti dei corrispettivi presso terzi (committenti e banca), e le eventuali compensazioni delle cartelle esattoriali scadute con i pagamenti spettanti per pubbliche commesse, allora vale la pena precisarle che il comma 936 dell’articolo unico della legge 205/2017 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018), in vigore dal primo gennaio 2018, ha modificato alcune disposizioni del codice civile in materia di composizione dell’organo amministrativo delle società cooperative. E’ stato, infatti, introdotto, all’articolo 2542, un nuovo comma in base al quale l’amministrazione della società deve essere affidata ad un organo collegiale formato da almeno tre soggetti.

Si tratta di una modifica, finalizzata proprio a contrastare il fenomeno delle delle cosiddette false cooperative: viene esclusa, infatti, la possibilità di ricorrere all’amministratore unico e, si introduce, inoltre, la regola della durata della nomina dell’organo collegiale preposto all’amministrazione della coop ad un massimo di tre esercizi, impedendo, così, che alla guida della coop siedano amministratori senza scadenza di mandato.

A mio parere, risulterebbe abbastanza complicato, per lei, portare avanti l’attività artigianale, professionale o di piccola e media impresa, che esercitava come ditta individuale, in siffatte condizioni.


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