Ludmilla Karadzic

Le conviene recarsi allo sportello dell’Agenzia delle Entrate Riscossione (ADER), competente per il territorio in cui lei risiede, e chiedere il rilascio di una copia del provvedimento di fermo amministrativo a suo carico.

Potrà cosi acquisire informazioni sulla cartella esattoriale il cui mancato pagamento ha generato l’iscrizione al PRA del fermo amministrativo e, qualora si tratti di un errore, presentare istanza per la cancellazione del provvedimento.

Può darsi che lei non ritrovi sul sito di ADER la cartella esattoriale all’origine del provvedimento di fermo amministrativo semplicemente perchè l’importo iscritto a ruolo era inferiore ai 300 euro e la cartella esattoriale è stata cancellata per inesigibilità, ex comma 688 dell’articolo unico della legge di stabilità 2015.

In pratica, quando c’è un credito inesigibile (non ancora riscosso e non escutibile per mancanza di beni del debitore da assoggettare ad azione esecutiva) iscritto a ruolo, il concessionario della riscossione, decorsi tre anni dalla data in cui gli è stata affidata (senza successo) la riscossione del credito, deve trasmettere all’ente creditore una comunicazione di inesigibilità. Per crediti inferiori o pari a 300 euro, l’ente creditore è dispensato dagli ulteriori controlli sul patrimonio e sui redditi del debitore inadempiente, ed il credito inesigibile viene in sostanza condonato (visto che il concessionario della riscossione non riceverà più quel credito in affidamento).


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