Il problema è questo: per evitare l’obbligo di segnalazione in centrale rischi la banca dovrebbe accettare la soluzione a saldo stralcio spacciandola per estinzione integrale del mutuo, il che costituirebbe falso in bilancio.
Oppure, la banca dovrebbe rinunciare al debito residuo ex articolo 1236 del codice civile (debito rinunciato), ma in questa ipotesi qualcuno dovrebbe assumersi la responsabilità di sottoscrivere l’accordo in nome e per conto della banca, esponendosi a gravi rischi. Infatti, al momento di perfezionare l’accordo il credito è in bonis, cioè non si sono verificati ritardi nel rimborso rateale ed il debitore è solvibile.
In pratica non esistono, per questa fattispecie, politiche aziendali che autorizzino la cessione del credito o un accordo a saldo stralcio.
Potrebbe sembrare paradossale che un debitore puntuale nel pagamento delle rate del mutuo ipotecario possa essere penalizzato rispetto ad un debitore inadempiente: consideri tuttavia che, nel caso di mutuo ipotecario, la banca, a fronte di inadempimento del debitore, non cede il credito e nemmeno tenta di raggiungere un accordo a saldo stralcio: semplicemente espropria l’immobile per il cui acquisto è stato concesso il mutuo.
Tornando a bomba, dovrà rassegnarsi a 3 anni di permanenza in centrale rischi decorrenti dalla data di perfezionamento dell’accordo, con una posizione di debitrice insolvente per il debito residuo (valore del capitale ancora da saldare diminuito dell’importo offerto, e accettato, a saldo stralcio).
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