Marzia Ciunfrini

La Corte di cassazione, con sentenza 23847/2008, ha stabilito che il creditore, in forza del medesimo titolo esecutivo, può procedere a più pignoramenti dello stesso bene in tempi successivi, senza dover attendere che il processo di espropriazione aperto dal primo pignoramento si concluda.

Tuttavia, il debitore potrebbe presentare opposizione al giudice dell’esecuzione presso il Tribunale territorialmente competente eccependo che il credito per cui è stato azionato il pignoramento del libretto postale avrebbe dovuto ritenersi sufficientemente garantito dal precedente pignoramento immobiliare (ammesso che sia così), integrando la richiesta di limitare i beni sottoposti a pignoramento ex articolo 496 (riduzione del pignoramento) del codice di procedura civile, il quale non distingue se i beni siano stati sottoposti ad un solo atto oppure a successivi pignoramenti.

Infatti, su istanza del debitore, quando il valore del bene immobile già pignorato è superiore (in base alla stima effettuata da un esperto a spese del debitore) all’importo delle spese e dei crediti azionati con il primo pignoramento, il giudice può disporre la riduzione del secondo pignoramento sul libretto postale.


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