Ornella De Bellis

Ho giusto un ultima perplessità: mio fratello sino a 2 anni fa non era seguito in psichiatria in quanto non ha mai compiuto reati e di conseguenza si è sempre opposto a farsi seguire da uno specialista, di conseguenza il giudice non potrebbe condannare medici, ma come spesso capita essendo appunto come nel caso di mio fratello e una incapacità naturale se viene assolto cioè senza dolo eventuale o generico in quanto inconsapevole a quel punto non dovrebbe rispondere dei reati e quindi dei debiti tributari? Se poi c è un raggiro senza che mio fratello abbia presentato denuncia durante un processo se una persona risulta incapace chi risponde dei debiti di una srl? Il prestanome o l amministratore di fatto?

Purtroppo, le sue perplessità sono sempre finalizzate a capire se lei e suo fratello potrete dormire sonni tranquilli in base ad una presunta licenza, conferita dalle ASL, di compiere atti illeciti senza pagare pegno e preservare, così, anche eventuali beni presumibilmente ereditati da suo fratello.

Ma, dovrà farsene una ragione nel non potere, a priori, dipanare la matassa ed avere risposte certe e definitive sulla questione.

Difficile che possa essere accertato un raggiro se non c’è stata denuncia, accertamento della responsabilità e la conseguente condanna penale per chi avesse approfittato di un soggetto incapace di intendere e di volere. La circonvenzione di incapace ad opera di terzi non può essere eccepita dal soggetto accusato di aver evaso imposte, sopra o sotto la soglia penale, in sede di contenzioso tributario: non sarà sufficiente esibire il contenuto dell’attestazione ASL (di cui, comunque, andrebbe esattamente analizzato il contenuto diagnostico). Peraltro, il procedimento di opposizione ad eventuali cartelle esattoriali per omesso o insufficiente versamento delle imposte dovute, sarebbe incardinato innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, evidentemente incompetenze a giudicare, anche d’ufficio, sull’eventuale raggiro perpetrato ai danni di suo fratello. Il suggerimento, pertanto, è quello di far nominare da un giudice un amministratore di sostegno che esponga all’Autorità giudiziaria ordinaria, prima e non dopo che si apra eventualmente un contenzioso tributario, i fatti accaduti.


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