Loredana Pavolini

Se si interrompe il rapporto di lavoro, per dimissioni, licenziamento o naturale scadenza contrattuale, il datore di lavoro è obbligato a trattenere il quinto del trattamento di fine rapporto del debitore e riversarlo al creditore che ha azionato il pignoramento.

Se il rapporto riprende, il datore di lavoro è sempre obbligato a trattenere la quota pignorata, perchè è sempre operante l’ordine giudiziale di pignoramento presso terzi: il dipendente è sempre debitore del creditore che ha azionato il pignoramento presso il datore di lavoro e quest’ultimo resta debitore del debitore.

Se il datore di lavoro cambia, allora il creditore deve rinnovare il precetto al debitore e procedere poi ad azione esecutiva nei confronti del nuovo datore di lavoro.

In pratica, la simulazione della chiusura del rapporto di lavoro attuale, per scadenza contrattuale senza rinnovo, determinerà l’ulteriore pignoramento del quinto sul trattamento di fine rapporto.


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