Patrizio Oliva

Il codice penale, all’articolo 85, stabilisce che nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se, al momento in cui lo ha commesso, non era imputabile. È imputabile solo chi ha la capacità d’intendere e di volere.

Tuttavia, in caso di procedimento penale a carico di suo fratello, l’incapacità di intendere e di volere dovrà essere accertata con perizie tecniche, d’ufficio e di parte: non basterà esibire la diagnosi formulata dal centro di salute mentale dell’ASL.

In poche parole se gli atti sottoscritti, che non è dato conoscere, hanno comportato il superamento della soglia oltre la quale scattano le sanzioni tributarie e contributive penali, suo fratello subirà comunque un processo penale e dovrà affidarsi ad un avvocato (anche d’ufficio, se ne ha i requisiti) e, comunque, farsi economicamente carico delle perizie mediche di parte, se vuole dimostrare la propria impunibilità.

A tale proposito va ricordato che, per quanto riguarda l’imposta sul valore aggiunto (IVA) e l’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), in caso di dichiarazione annuale omessa, se l’imposta evasa è superiore a 50 mila euro (soglia di punibilità) si rischiano da 18 mesi a 4 anni di reclusione.

Per l’IVA, se l’imposta dovuta e non versata (in base alla dichiarazione presentata non infedele) supera la soglia di 250 mila euro, la pena prevista varia dai 6 mesi a 2 anni di reclusione.

In riferimento all’IRPEF e all’imposta dovuta e non versata (in base alla dichiarazione presentata non infedele), il reato si configura solo per l’omesso versamento delle ritenute d’acconto, con soglia di punibilità pari a 150 mila euro e comporta una pena detentiva che varia da un minimo di sei mesi ad un massimo di 24 mesi.

Venendo alle dichiarazioni presentate, ma infedeli, di IVA e IRPEF (in pratica, quando nei bilanci annuali sono stati riportati elementi attivi inferiori a quelli effettivi e/o elementi passivi superiori a quelli effettivi o addirittura inesistenti) la soglia di punibilità scatta se l’imposta evasa supera i 150 mila euro; la pena detentiva varia da 1 a 3 anni.

L’illecito penale contributivo sussiste solo per il datore di lavoro che omette di versare le ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni corrisposte ai propri dipendenti. L’omesso versamento deve superare i 10 mila euro (in un periodo di imposta): la sanzione penale prevista consiste nella reclusione fino ad un massimo di 36 mesi (oltre a sanzioni amministrative pecuniarie accessorie).


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