Optando per il regime fiscale di tassazione del reddito da locazione, definito cedolare secca, il proprietario rinuncia a richiedere aumenti del canone pattuito in sede contrattuale, ma tale circostanza non ha effetti sull’esercizio del diritto di recesso alla scadenza fissata.
L’articolo 3 della legge 431/1998 stabilisce che alla prima scadenza, il locatore può avvalersi della facoltà di diniego del rinnovo del contratto, dandone comunicazione al conduttore con preavviso di almeno sei mesi, quando, fra le altre condizioni secondarie (esclusi i casi di morosità e subaffitto) il locatore intenda destinare l’immobile ad uso abitativo, commerciale, artigianale o professionale proprio, del coniuge, dei genitori, dei figli o dei parenti entro il secondo grado oppure quando il locatore intenda vendere l’immobile a terzi e non abbia la proprietà di altri immobili ad uso abitativo oltre a quello eventualmente adibito a propria abitazione (in tal caso al conduttore è riconosciuto il diritto di prelazione).
Pertanto, una eventuale comunicazione di recesso da parte del locatore, inviata con raccomandata A/R a partire da oggi fino al 10 gennaio 2023 si intenderà riferita alla scadenza contrattuale del secondo quadriennio.
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