Lilla De Angelis

Per un credito ceduto, il nominativo del debitore resta segnalato in centrale rischi privata (CRIF) per tre anni, decorrenti dalla data in cui avrebbe dovuto essere pagata l’ultima rata. Tuttavia, se il tempo intercorrente fra la data di segnalazione (o di ultimo aggiornamento della segnalazione) e quella di scadenza del piano di ammortamento – maggiorata del triennio – intercorrono più di cinque anni, allora la cancellazione automatica della posizione censita deve intervenire alla scadenza del quinto anno dalla segnalazione.

Nella Centrale Rischi della Banca d’Italia (CR) invece, per un credito ceduto, il nominativo del debitore resta segnalato per tre anni, decorrenti dalla data di cessione del credito (e di appostazione a perdita della differenza fra debito residuo e ricavato dalla cessione).

Ora, supponiamo (non è il suo caso) che la società cessionaria del credito fosse risultata aderente al SIC CRIF (Centrale Rischi degli Intermediari Finanziari) e come tale obbligata a segnalare, anch’essa, gli aggiornamenti relativi alla posizione acquisita. E supponiamo pure (non è il suo caso) che l’accordo a saldo stralcio avesse previsto la composizione del contenzioso a fronte del pagamento di un importo in unica soluzione minore, comunque, di quanto vantato dal creditore cedente. Per capirci nel prosieguo, indichiamo come credito residuo la differenza fra il credito originario vantato dalla banca cedente e la somma corrisposta a saldo stralcio alla società cessionaria.

Nello scenario ipotizzato, la nota di variazione della posizione censita nella CRIF sarebbe stata visibile per tre anni a partire dalla data di aggiornamento ma non oltre, comunque, i cinque anni dalla data di prima segnalazione effettuata dal creditore originario cedente.

Fermo restando che la formula classica della quietanza libera, in ogni caso, il debitore da future pretese avanzate dal cessionario per quel che attiene il credito residuo, la questione cambia per il gestore della centrale rischi. Per farla breve, nel periodo di tempo in cui la posizione aggiornata resta visibile in CRIF dopo l’accordo raggiunto fra le parti, la nota di variazione avrebbe riportato residuo pari a zero (quindi debito completamente saldato) qualora l’accordo transattivo avesse contemplato la rinuncia al credito residuo ex articolo 1236 del codice civile; sarebbe emerso invece il credito residuo in assenza di tale precisazione. Insomma, facendosi rilasciare dal cessionario una liberatoria in cui è esplicitamente evidenziata la rinuncia al credito residuo può aiutare a pretendere dal gestore della centrale rischi la corretta annotazione a latere. Non si tratta di cosa di poco conto, dal momento che l’annotazione di un debito residuo azzerato potrebbe comportare, per il debitore, qualche chances di nuova concessione del credito pur in presenza di una segnalazione negativa.

Come già accennato, nella fattispecie lei non corre alcun rischio se nella quietanza liberatoria manca l’esplicito riferimento alla rinuncia al credito residuo. Fortunatamente, questo aspetto non la riguarda.

Per finire, fa piacere riscontrare che almeno lei abbia compreso che lasciare una rata del mutuo in sospeso e coprirla dopo un semestre, può comportare danni, spesso, irreparabili (DBT), non trattandosi di un solo ritardo. La segnalazione per il ritardato pagamento di più di due rate di un prestito viene automaticamente eliminata dopo 24 mesi dal momento in cui la posizione è stata regolarizzata.


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