Ornella De Bellis

La segnalazione in CRIF può scattare solo per il ritardato pagamento di almeno due rate di un prestito: come si spiega allora l’arcano (ovvero la segnalazione per il ritardo della sola rata di aprile) se è vero, come è vero, che ormai le banche sono dotate di automatismi software che difficilmente commettono errori?

Possiamo ipotizzare che lei abbia saltato la rata di aprile. Poi abbia regolarmente pagato la rata di maggio e a giugno abbia versato una doppia rata per coprire quella di aprile.

Se l’ipotesi è corretta, lei può asserire certamente che a luglio le rate erano tutte coperte, ma ciò non basta ad evitare l’iscrizione in CRIF che è legittima in caso di ritardato pagamento di due mensilità, laddove per ritardato pagamento va inteso quello effettuato tra il trentesimo e il centottantesimo giorno dalla scadenza della rata.

Infatti, nello scenario ipotizzato, la rata di maggio è andata a coprire quella di aprile (in ritardo) e la doppia di giugno è andata a coprire quella di maggio (sempre in ritardo). E siamo a due rate di ritardo.

Fatta questa premessa per chiarire il contesto, possiamo aggiungere che, recentemente, giurisprudenza consolidata, decisioni arbitrali (ABF) e provvedimenti interpretativi del garante per la tutela dei dati personali hanno concordemente stabilito che il preavviso di segnalazione in CRIF va spedito al debitore inadempiente (o al legale rappresentante dell’azienda) con raccomandata AR e non per posta ordinaria, giusto perchè si deve dar modo al destinatario di rimediare per tempo con l’adempimento richiesto ed evitare, così, la successiva segnalazione.

Ora, è evidente che il preavviso utile a consentire un eventuale rimedio ha senso solo in caso di sconfinamento dal fido concesso al correntista o di prima richiesta al garante per la copertura dell’esposizione del debitore principale. Ma, nel momento in cui, a maggio, il debitore non salda la rata di aprile, limitandosi a versare quella (che crede corrente) di maggio ed attende giugno per tappare il buco apertosi a aprile, è chiaro che egli ha maturato, in modo irreversibile, il requisito di legge per finire segnalato in una centrale rischi privata. E non può più porre alcun rimedio ad un tale evento.

Insomma, la comunicazione di preavviso, inviata per posta ordinaria o raccomandata A/R, diventa assolutamente ridondante e resta in piedi solo la questione formale. Ma è da tempo, ormai, che la giurisprudenza ha deciso di non consentire a chiunque di avvantaggiarsi di vizi solo formali e non anche sostanziali.

Comunque, se se la sente, può inviare con raccomandata AR un reclamo alla banca segnalante lamentando di non aver mai ricevuto il preavviso (non ammetta, naturalmente, di averlo ricevuto per posta semplice) e pretendendo la revoca immediata della segnalazione effettuata in CRIF. Decorsi 30 giorni dalla data in cui la raccomandata di reclamo per il mancato preavviso sarà pervenuta alla banca segnalante, in caso di risposta non soddisfacente o di silenzio, potrà adire l’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) per chiedere la cancellazione dell’azienda classificata in CRIF fra i cattivi pagatori in regione del mancato preavviso e un equo risarcimento danni per il tempo di forzata e ingiusta iscrizione dell’azienda nella Centrale Rischi degli Intermediari Finanziari. Il ricorso può essere presentato anche online qui, non necessita di assistenza tecnico legale, e costa sui 20 euro (destinati a coprire le spese di segreteria e restituiti in ipotesi di accoglimento dell’istanza).


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