Marzia Ciunfrini

Sia l’alienazione che la donazione delle quote di proprietà immobiliari vanno bene, nella consapevolezza, tuttavia, che, entro un quinquennio dalla data di perfezionamento dei relativi atti notarili, Agenzia delle Entrate Riscossione può comunque pignorare tali quote e avviare azione esecutiva di espropriazione, e, rispettando determinati requisiti, neppure dovendo preliminarmente esperire azione revocatoria degli atti dispositivi del debitore ai sensi dell’articolo 2901 del codice civile. Si tratta, cioè, di una misura che va oculatamente pianificata per tempo, prima che il debito prenda forma e comunque prima che il fisco avvii la riscossione coattiva della pretesa con la notifica di un avviso di accertamento.

Se poi emergono atti di simulazione dell’alienazione o della donazione, i contratti relativi perdono efficacia e il creditore potrebbe essere autorizzato ad agire come se la vendita o la donazione delle quote di proprietà non fossero mai avvenute. Insomma, gli accordi scritti per garantire una delle parti nella simulazione di alienazione o donazione vanno evitati: per esperienza professionale, talvolta, sono stati proprio i dissidi fra i contraenti (che non possono mai escludersi) a facilitare l’azione esecutiva del creditore.

Il diritto di abitazione per il cedente/donante inserito nel contratto di alienazione/donazione delle quote di proprietà immobiliare sarebbe perfetto: peccato però che una siffatta soluzione non garantirebbe gli altri contraenti.


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