Giorgio Valli

Vorrei un chiarimento: pensavo che il termine di accertamento sulla cessione d’azienda fosse regolato dall’articolo 76 dpr 131/86 (termine di decadenza accertamento 2 o 3 anni in funzione della registrazione a mano o telematica). Decadendo il termine di accertamento pensavo decadesse ogni ripercussione inerente alla cessione d’azienda, regolarmente dichiarata (con l’importo dichiarato ma non eventualmente accertato).

La legge citata vale senz’altro per l’imposta di registro dovuta in seguito a cessione d’azienda. Il dpr 602/1973 regola, invece, l’omesso o insufficiente versamento dell’imposta sul reddito (IRPEF o IRES) dovuta per la plusvalenza realizzata con la cessione (quanto introitato con la vendita).

In pratica lei ha versato solo un acconto del 20% di quanto avrebbe dovuto in riferimento all’esercizio 2015. All’appello manca ancora il restante 80%.


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