Piero Ciottoli

Purtroppo alla scadenza del 31 luglio 2018, l’accodo fra banche ed associazioni di consumatori, per la sospensione delle rate del mutuo finalizzato all’acquisto della prima casa, non è stato rinnovato.

Uno dei requisiti per accedere al beneficio era, appunto, il caso morte di uno dei cointestatari.

Al momento, pertanto, in caso di ritardato pagamento di due rate il mutuatario può essere segnalato in Centrale Rischi.

Inoltre, l’articolo 40 del Testo Unico Bancario (TUB), comma secondo (estinzione anticipata e risoluzione del contratto di mutuo), stabilisce che la banca può invocare come causa di risoluzione del contratto il ritardato pagamento della rata, quando lo stesso si sia verificato almeno sette volte, anche non consecutive. A tal fine costituisce ritardato pagamento quello effettuato tra il trentesimo e il centottantesimo giorno dalla scadenza della rata.

La risoluzione del contratto comporta la Decadenza del Beneficio del Termine, ovvero l’obbligo, per il debitore, di corrispondere l’importo del debito residuo in un’unica soluzione e non attraverso il pagamento rateale. Se non si adempie, nel caso di contratti di mutuo ipotecario, la banca avvia la procedura di espropriazione dell’immobile ipotecato.


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