Tullio Solinas

L’articolo 545 del codice di procedura civile è chiarissimo: le somme dovute da privati a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate nella misura autorizzata dal presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato per crediti alimentari; nella misura di un quinto per i tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni, ed in eguale misura per ogni altro credito.


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