Se attualmente la moglie risiede anagraficamente altrove, avendo formato una nuova famiglia di fatto, e non è titolare di un diritto reale sulla casa coniugale (di abitazione, comproprietà, usufrutto, comodato) non avrebbe alcun motivo per detenere le chiavi dell’appartamento.
Tuttavia, per evitare che la signora possa invocare pretestuose cause di addebito nel cambio di chiavi operato dal marito, conviene attendere l’esito del giudizio di separazione, in particolare l’assegnazione della casa familiare.
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