Quando il terzo interviene nel contratto di mutuo, è quasi impossibile escludere la presenza di una donazione indiretta, a meno che la reale volontà delle parti non venga dimostrata anche con la presenza di altri atti o documenti sottostanti che giustifichino il rapporto esistente tra il terzo e il beneficiario.
Pertanto, laddove il terzo sia il genitore del beneficiario, siamo certamente in presenza di una donazione indiretta.
Alla luce di quanto sopra e alla presunzione legale – in base alla quale un figlio non può non conoscere la situazione debitoria del proprio genitore e, quindi, è pienamente consapevole del danno che con il pagamento del mutuo viene arrecato al creditore (mala fede) – consegue che la posizione del beneficiario della donazione indiretta, potrebbe essere assimilata a quella del debitore.
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