Giorgio Martini

Secondo la bozza del provvedimento governativo, cosiddetto pace fiscale, il debitore manifesta all’agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione agevolata delle cartelle esattoriali a proprio carico rendendo, entro il 30 aprile 2019, apposita dichiarazione.

E’ alla data in cui sarà possibile presentare istanza di pace fiscale, al momento non nota, che andrebbe eventualmente comunicata l’intenzione di operare lo switch fra rateizzazione in corso e adesione alla pace fiscale, non all’entrata in vigore della legge.

Se a tale data il debitore, per effetto di precedenti pagamenti parziali, avrà già integralmente corrisposto un importo pari o superiore a capitale, interessi legali e aggio per i carichi esattoriali a lui riferibili, per beneficiare degli effetti della definizione agevolata, dovrà comunque manifestare la sua volontà di aderirvi. Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

A questo punto il debitore potrebbe ritenere vantaggioso interrompere da subito il pagamento delle rate in corso, per aderire successivamente alla definizione agevolata. In questo modo, tuttavia, si corre il rischio (quasi certo) di dover comunque versare, in unica soluzione, l’importo delle rate scadute al momento della domanda, prima di poter fruire del beneficio di definizione agevolata.

La definizione agevolata riguarda i debiti affidati per la riscossione al Concessionario (dunque cartelle esattoriali emesse da Equitalia o Agenzia delle Entrate Riscossione) dal primo gennaio 2000 al 31 dicembre 2017.


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