Genny Manfredi

Con il contratto estimatorio (in conto vendita) una parte consegna una o più cose mobili all’altra e questa si obbliga a pagarne il prezzo, salvo che restituisca le cose nel termine stabilito (articolo 1556 del codice civile).

Questa tipologia di accordo soddisfa la posizione di entrambe le parti: chi riceve in consegna il bene non assume il rischio di dover pagare il prezzo di tutta la merce, atteso che ha la facoltà di restituire l’invenduto. Chi consegna il bene in conto vendita non ha l’esigenza di reperire personalmente i singoli acquirenti.

A nostro giudizio il credito non è affatto prescritto: il soggetto incaricato di provvedere alla vendita, infatti, avrebbe dovuto almeno avvertire, tempestivamente, la controparte dell’intervenuto furto del bene ricevuto in consegna, esibire la denuncia presentata all’Autorità Giudiziaria e risarcire il proprietario. In assenza di qualsiasi comunicazione in merito è chiaro che il proprietario del bene avrebbe potuto rimanere in attesa anche per altri venti anni.

Vale la pena di consultare un avvocato come minimo per diffidare il debitore inadempiente al rispetto degli obblighi assunti e per avviare, se del caso, le opportune azioni giudiziali.


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